giovedì 4 settembre 2008

IL CONSIGLIO DI STATO SMONTA I PIÙ FREQUENTI MOTIVI DI RICORSO CONTRO LE BOCCIATURE

Su "Professione Docente" di questo mese Piero Morpurgo pubblica un documentato articolo su varie sentenze del Consiglio di Stato seguite a ricorsi contro la bocciatura di uno studente. È un contributo importante: più volte abbiamo sottolineato la gravità di quanto non di rado succede negli scrutini di fine anno con la trasformazione dei 4 in 6 e l'eccesso di tutele e di pseudo-giustificazioni di cui spesso gode chi non studia.
Riproduciamo qui sotto gran parte dell'articolo, che comunque si può leggere integralmente
sul sito della Gilda degli Insegnanti.
GLI SCRUTINI NON FINISCONO MAI: CONSIGLI DI SOPRAVVIVENZA E DI AUTOTUTELA
di Piero Morpurgo
Da anni non accadeva: si ricomincia un nuovo a.s. con sedute di scrutini e con i consueti strascichi di polemiche, lamentele e ricorsi. Iniziamo da quest’ultimi passando in rassegna una serie di sentenze del Consiglio di Stato (sez. VI) che possono essere lette integralmente sul sito http://www.giustizia-amministrativa.it/.
Nel 2003 con sentenza n. 7975 viene respinto un ricorso di uno studente per diversi motivi, in particolare si stabilisce “che i decimali di voto risultanti dalle medie dei registri di classe non possono assumere il rilievo preteso dal ricorrente e condurre a necessari arrotondamenti dei voti in favore dello studente”. E così dovrebbe finire quell’orrenda prassi per cui i 4 diventano 5 (al primo giro di interventi chiesti dal Dirigente) e i 5 –che erano 4- diventano 6 (al secondo giro).
Molto circostanziato è il deliberato del 2005 che con sentenza n. 5914 difende alcuni capisaldi della didattica giacché si stabilisce che la promozione non può essere condizionata da circostanze esterne (motivi di famiglia, di salute, etc.). Infatti non solo si premette che nello scrutinio non vi può essere spazio per “ulteriori elementi (in particolare, a quelli riferiti, secondo il ricorrente, alle sue qualità personali e alle sue capacità e condizioni), giacché questi hanno generalmente valore sussidiario e possono essere valorizzati soltanto nell’eventualità che il profitto scolastico sia dubbio”, ma si interpreta anche il dettato del Testo Unico della Scuola. Infatti il Consiglio di Stato stabilisce che lo scrutinio deve operare “in linea con quanto disposto dell’art. 193 del D.Lgs. 297/1994, per il quale la promozione va conferita agli studenti esaminati in relazione ai voti (sufficienti) conseguiti, e non in relazione ad altri e diversi fattori, che si pongono in contrasto con i voti medesimi”.
Dunque nessun inserimento di circostanze che nulla hanno a che vedere con la progressiva acquisizione di conoscenze. Il pronunciamento era assolutamente necessario perché in tempi recenti si stava manifestando la perniciosa tendenza del presentare ogni sorta di certificazioni mediche volte a sanare le mancanze di studio. Beninteso: gli insegnanti tengono conto di tutto e durante tutto l’a.s. Tuttavia il troppo è troppo.
Con la stessa sentenza del 2005 si assegna al Consiglio di Classe piena autorità e libertà di giudizio che non può essere condizionata da fattori interni alla vita scolastica quali la mancata attivazione dei corsi di recupero giacché “è il Consiglio di classe che deve considerare, secondo quanto precisato anche dal Giudice di prime cure, la congruità degli elementi valutativi a disposizione a propria discrezionalità (e nell’ipotesi in esame i riscontri effettuati sulla preparazione dello studente in parola sono stati ritenuti, evidentemente, congrui e sufficienti, in considerazione anche della particolarità della situazione del ricorrente medesimo)”. E così nella “valutazione per l’ammissione alla classe successiva non possono in alcun modo incidere - per giurisprudenza consolidata - la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantisi in appositi corsi di recupero, la quale non ha alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale, atteso che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell’anno scolastico, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, volute dal Legislatore in connessione con l’abolizione degli esami di riparazione, non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l’esito negativo delle prove di esame ed atteso che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi”. Insomma per essere promossi bisogna studiare.
La parte finale dell'articolo è dedicata al riconoscimento - da parte del Consiglio di Stato - del diritto dei docenti di conoscere il contenuto dei reclami di studenti e genitori, che spesso danno l'avvio ai ricorsi e che alcuni dirigenti, in nome della riservatezza, dichiarano "top secret".

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